STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“NESSUNO RESTI INDIETRO”
DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1
È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica
Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una
associazione non riconosciuta, operante nel settore della cittadinanza
attiva, con l’intento di favorirne l’esercizio da parte delle persone
in condizione di fragilità o svantaggio. L’Associazione
assume la denominazione "Nessuno resti indietro" e ha la sede legale
nel Comune di Bologna, in via del Pratello 82. L’eventuale variazione
di sede all’interno del Comune non comporta variazione Statutaria. La
sua durata è illimitata.
SCOPO – FINALITÀ
Articolo 2
L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a
favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati. Essa opera senza scopo di lucro con la finalità di
promuovere l’esercizio della cittadinanza attiva, in particolare da
parte delle persone con fragilità o svantaggio, con le modalità di
seguito illustrate.
Organizzare incontri di studio, gruppi di discussione e quant’altro
occorra per offrire ad ogni persona opportunità e strumenti per
sviluppare un bagaglio di sapere esperienziale chiaro e fruibile,
raggiungendo la massima consapevolezza della propria condizione.
Sovente si osservano, almeno in psichiatria, persone poco capaci di
raccontarsi, di descrivere la propria condizione in modo chiaro e
completo usando un linguaggio quotidiano. Tali persone sono più inclini
a citare, ma il più delle volte a sproposito, linguaggi di altri,
tipicamente di specialisti. La possibilità di raccontarsi e descriversi
in prima persona è una sorta di precondizione di cittadinanza attiva.
Interloquire con Istituzioni e Servizi competenti affinché la persona
possa co-progettare un proprio percorso di recovery, coniugando il
proprio sapere esperienziale coi saperi tecnico-professionali di
operatori specializzati, avendo promosso nella persona, sempre tramite
le attività di studio e discussione interne citate, l'orientamento e la
motivazione a chiedere non già erogazioni assistenziali, ma strumenti
per acquisire o recuperare capacità o condizioni di vita auspicabili
per chiunque altro. Desiderare e concorrere a progettare la propria
recovery è un iniziale obiettivo di cittadinanza attiva.
Partecipare, tramite gli organi partecipativi previsti, ai processi
decisionali riguardanti l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie
necessarie per percorsi e strumenti di recovery e, più in generale,
l'organizzazione dei Servizi alla cittadinanza, sostenendo gli
orientamenti che saranno emersi nel corso delle attività di studio e
discussione interne. Chiedere gli strumenti necessari per impegnarsi in
un proprio cammino di recovery, ma solidalmente con le esigenze di
altre fasce o categorie di cittadini e, più in generale, dell'intera
collettività, costituisce la più piena realizzazione della cittadinanza
attiva. Va anche osservato che una persona con fragilità o svantaggio,
che abbia ben elaborato la propria condizione personale di partenza e
sviluppato un solido orientamento alla recovery e alla cittadinanza
attiva, offre un sapere esperienziale di particolare ricchezza e
fecondità.
Premesso che la persona singola, ancor più se con fragilità o
svantaggio, è esposta a introiettare gli atteggiamenti istituzionali,
essendo comunque un soggetto comunque più debole, è necessario
utilizzare le occasioni di confronto con le Istituzioni anche per
sostenere e diffondere un modello sociale ed istituzionale
autenticamente inclusivo, teso a investire in percorsi e strumenti di
recovery, incoraggiare la cittadinanza attiva della persona
valorizzandone il sapere esperienziale; un modello che, infine, ricorra
a erogazioni assistenziali solo come misure provvisorie a sostegno dei
percorsi di recovery, oppure quando gli svantaggi, accumulati in
seguito a fragilità gravi o non affrontate presto e bene, sono tali da
limitare oggettivamente e seriamente le aspettative realistiche di
recovery. Resta inteso che, per giungere a questa conclusione, occorre
avere assistito all’insuccesso di vari percorsi di recovery,
organizzati col concorso di più saperi: non basta la diagnosi di uno
specialista.
Analogamente, sarà necessario utilizzare le occasioni di confronto con
le Istituzioni anche per contrastare tutte le pratiche incompatibili
con l’orientamento autenticamente inclusivo descritto: non solo le
pratiche apertamente escludenti, ma anche quelle apparentemente
inclusive che, in realtà, negano alla persona opportunità di recovery,
la relegano nel ruolo di fruitore passivo di provvidenze assistenziali
e la spingono verso un sostanziale isolamento sociale e verso la
cronicizzazione del suo svantaggio. Se la rinuncia alla recovery è un
danno per il singolo e l’intera cittadinanza da un punto di vista
sociale e umano, l’erogazione impropria di provvidenze o beni
compensativi comporta un impegno finanziario ben superiore a quello
richiesto dall’organizzazione di adeguati percorsi e strumenti di
recovery.
Cooperare con altri soggetti, individuali, associativi od istituzionali
nel partecipare a qualsiasi altra attività o iniziativa che sia
funzionale con quanto esposto finora, con particolare riferimento alla
promozione di un modello sociale ed istituzionale autenticamente
inclusivo, fondato sulla cittadinanza attiva e sulla restituzione a
tutti i cittadini di un ruolo attivo e utile, in solidarietà
responsabile fra le persone singole e le diverse fasce o categorie di
cittadini.
SOCI
Articolo 3
Il numero dei soci è illimitato. Oltre alle persone in condizione di
fragilità o svantaggio cui l’Associazione prevalentemente si rivolge,
conformemente al precedente Articolo 2, possono essere soci
dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti
non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e
che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia
temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti
che ne derivano.
Articolo 4
Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta,
sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli
eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate
da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la
potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle
persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante
pro-tempore del soggetto che richiese l’adesione. È compito del
Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati,
esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di
ammissione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato
potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in
via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione
ordinaria.
Articolo 5
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in
tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del
bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti
e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone
giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è
riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
Articolo 6
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle
deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo
con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai
essere restituita. Le quote o i contributi associativi a sostegno
economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Articolo 7
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato
versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di
estinzione della persona giuridica o Ente.
Articolo 8
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al
Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul
libro soci. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei
confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli
eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi
dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel
corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio
interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una
disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il
mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi
decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale o diverso termine
stabilito per la corresponsione comporta l’automatica decadenza del
socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione
sul libro degli associati.
Articolo 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere
comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti,
decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo
associativo annuale versato.
RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE
Articolo 10
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di
istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di
specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, per esempio spettacoli di intrattenimento, attività
ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo
– da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a
qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci
durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di
gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 11
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il
Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto
economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato
dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 12
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.
ASSEMBLEE
Articolo 13
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle
decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Articolo 14
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla
gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente
statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione
che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) elezione del Consiglio direttivo;
b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
e) approvazione di eventuali Regolamenti;
f) deliberazione in merito all’esclusione dei soci;
g) deliberazione in merito ai ricorsi per eventuali rifiuti di domande di adesione;
h) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Articolo 15
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce
per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento
dell’Associazione nominando i liquidatori.
Articolo 16
La convocazione dell’Assemblea, effettuata anche tramite mailing-list
dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della
adunanza, conterrà l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o
altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda
convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla
prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i
quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per
l’approvazione del rendiconto economico-finanziario. L’assemblea si
riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con
indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se
nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi
la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della
richiesta. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di
voto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle
assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con
il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono
il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può
rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a
maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega
sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento
dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre
quarti degli associati.
Articolo 17
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua
assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea
stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da
un numero dispari di membri eletti fra i soci, da un minimo di tre a un
massimo di quindici; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono
rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed
il Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in
ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei
propri fini sociali. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La
convocazione è fatta anche tramite mailing-list non meno di otto giorni
prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la
maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di
ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono
conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; e)
deliberare circa l'esclusione degli associati; f) deliberare in merito
all’ammissione a socio e/o delegare uno o più dei propri componenti ad
esaminare le domande di adesione;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea
dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa
annuale;
i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
Articolo 19
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di
decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3
volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i
primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle
cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero
Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci
immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità,
il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva
Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro
dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la
maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare
entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo
Consiglio.
PRESIDENTE
Articolo 20
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione
e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il
Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere
lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno
delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina
l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le
questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presidente cura
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di
urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In
caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal
Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente
convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del
nuovo Presidente.
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 21
Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha
funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da
tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in
carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio
Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la
corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture
contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle
riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di
voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto
economico finanziario.
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
Articolo 22
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio
Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una
sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività
dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti
annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale,
devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi
desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative
spese.
SCIOGLIMENTO
Articolo 23
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea
straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non
soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed
estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di
scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo
dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre
Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica
utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
FORO COMPETENTE
Articolo 24
La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o
tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione è di competenza del
Foro di Bologna.
NORMA FINALE
Articolo 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto,
valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti.
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